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Europa: Sentenza del Tribunale Europeo sulla classificazione del diossido di titanio

Written by Trace One | Dec 28, 2022 9:31:24 AM

L’armonizzazione del diossido di titanio

Lo scorso 18 febbraio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) n. 2020/217, ovvero il 14° ATP, che ha modificato l’Allegato VI del Regolamento 1272/2008 (CLP) inserendo, cancellando e modificanto alcune classificazioni armonizzate.

Tra quelle introdotte, la classificazione più controversa è stata quella riguardante il biossido di titanio (CAS: 13463-67-7), sostanza largamente utilizzata nel settore delle vernici, a cui è stata assegnata la pericolosità come cancerogeno di categoria 2 per inalazione dovuta alla tossicità delle particelle respirabili. Al fine di evitare la classificazione ingiustificata di forme non pericolose della sostanza, il regolamento prevede inoltre delle note specifiche per la classificazione ed etichettatura delle miscele che la contengono.

Tuttavia, lo scorso 23 Novembre 2022 il Tribunale Europeo si è pronunciato sull’argomento emanando una sentenza che va ad annullare la parte relativa al biossido di titanio.

La sentenza

Ampliata a racchiudere le tre cause riunite T‑279/20, T‑288/20 e T‑283/20, la sentenza va ad annullare le disposizioni di classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha infatti stabilito che la Commissione ha erroneamente valutato l'affidabilità e l'accettabilità dello studio su cui si basava la classificazione e, di conseguenza, ha applicato erroneamente i criteri di classificazione stabiliti dal regolamento CLP relativi a sostanze che hanno la proprietà intrinseca di provocare il cancro. Siccome il potenziale carcerogeno è stato riconosciuto solamente ad una forma in cui si può presentare il diossido di titanio, la classificazione come cancerogeno è stata contestata.

La Commissione Europea è pertanto chiamata a legiferare in materia entro un periodo di due mesi e dieci giorni a partire dalla data della sentenza. Ricordiamo tuttavia che fino all’eventuale pubblicazione di un regolamento relativo alla tematica, la classificazione armonizzata relativa al titanio diossido con conseguente classificazione come cancerogeno di categoria 2 prescritta secondo 14° ATP continuerà ad applicarsi.

Trace One sta prestando molta attenzione all’evolversi della situazione normativa e vi terrà aggiornati riguardo ogni novità a tal proposito per quello che riguarderà l’eventuale adeguamento delle suite Trace One.

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