Consultazione sull’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle SDS

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Posted By: Trace One

Allegato II al reg. REACH: prescrizioni per la compilazione delle SDS

Allegato II al reg. REACH: prescrizioni per la compilazione delle SDSL’allegato II costituisce una delle parti più significative del regolamento n. 1907/2006 (reg. REACH). Esso infatti definisce le prescrizioni che ciascun fornitore deve rispettare per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di sostanze o miscele, in conformità all’articolo 31 del regolamento REACH. Nell’allegato II si trovano quindi importanti indicazioni su come compilare ogni sezione e sottosezione della SDS in conformità al regolamento REACH.

Il regolamento 2015/830, entrato in vigore il 1° giugno 2015, costituisce la più recente modifica all’Allegato II. Tuttavia, la bozza di regolamento attualmente in consultazione costituisce un primo passo verso un’ulteriore modifica. La consultazione pubblica terminerà il 10 ottobre 2019.

Aggiornamento delle prescrizioni per le SDS: le modifiche proposte

L’iniziativa di preparazione della bozza e successiva consultazione deriva dalla necessità di adeguare le SDS alle recenti prescrizioni europee in materia di nanoforme e alla sesta e settima revisione del GHS delle Nazioni Unite.

In aggiunta, anche l’Allegato VIII al CLP relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria e l’iniziativa europea circa la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento dei perturbatori endocrini hanno determinato la necessità di apportare modifiche alle prescrizioni per la compilazione delle SDS.

Le principali modifiche proposte riguardano:

  • La modifica dei criteri per la selezione delle sostanze da riportare in sezione 3 delle SDS di miscela;
  • Ulteriori informazioni da riportare in sezione 9 della SDS;
  • L’aggiunta di due nuove sottosezioni relative ai perturbatori endocrini;
  • L’aggiunta di informazioni sulle nanoforme.

Aggiornamento delle prescrizioni per le SDS: le tempistiche

Secondo questa bozza, il nuovo regolamento si applicherebbe dal 1°gennaio 2020.

Inoltre, viene previsto un periodo transitorio:infatti le schede di dati di sicurezza inviate prima del 1° gennaio 2020 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, il periodo di transizione non è valido nei casi in cui si renda necessario un aggiornamento della SDS come definito dall’articolo 31(9) del reg. REACH o nel caso in cui si debba aggiungere un codice UFI alla SDS.

Trace One sta prestando molta attenzione all’evolversi della situazione normativa e vi terrà aggiornati riguardo ogni novità a tal proposito.

Per visionare la bozza dell’aggiornamento dell’Allegato II al reg. REACH, è possibile utilizzare il seguente link:

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