Reg. 2023/1545: Pubblicato aggiornamento del Regolamento UE sui prodotti Cosmetici

Reg. 2023/1545: Pubblicato aggiornamento del Regolamento UE sui prodotti Cosmetici

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Posted By: Trace One

Il Regolamento sui prodotti Cosmetici

Il Regolamento sui prodotti Cosmetici (Reg. 2009/1223) è il principale riferimento normativo per i prodotti Cosmetici finiti immessi sul mercato Europeo. La norma stabilisce le regole applicabili a tutti i prodotti Cosmetici per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per fornire un appropriato livello di protezione della salute pubblica regolando i criteri di etichettatura per i prodotti Cosmetici contenenti determinate fragranze allergizzanti superiori allo 0,001% nei prodotti senza risciacquo, 0,01 % in prodotti da risciacquare o come altrimenti riportato nell'Allegato III al Reg. 2009/1223.

A seguito della bozza pubblicata in Ottobre 2022, lo scorso 27 Luglio 2023 è stato finalmente pubblicato il Reg. 2023/1545, il cui testo si concentra principalmente sull’aggiunta di sostanze allergizzanti nell’Allegato III del Regolamento Cosmetici.

Reg. 2023/1545: cosa c’è di nuovo?

Con la pubblicazione del Reg. 2023/1545, sono state individuate ed aggiunte all’ Allegato III al Reg. 2009/1223 56 nuove fragranze allergizzanti che attualmente non hanno obbligo di etichettatura individuale. Tra gli allergizzanti appena aggiunti, segnaliamo:

  • Vanillina (CAS 121-33-5)
  • Benzaldeide (CAS 100-52-7)
  • Mentolo e stereoisomeri (CAS 89-78-1, 1490-04-6, 2216-51-5 e 15356-60-2)

Inoltre, sono state apportate varie modifiche ai numeri identificativi di voci preesistenti e varie aggiunte ai nomi di isomeri, tra cui segnaliamo:

  • Alcool Benzilico (CAS 100-51-6)
  • Limonene e stereoisomeri (CAS 138-86-3, 7705-14-8, 5989-27-5 e 5989-54-8)
  • Metil Salicilato (CAS 119-36-8)

Al fine di rendere l'etichettatura più comprensibile e fruibile per il consumatore, sostanze simili sono state raggruppate sotto una stessa voce: un unico nome comune deve essere utilizzato nell'elenco degli ingredienti di cui all'Articolo 19, paragrafo 1, lettera (g).

Infine, nel caso in cui vi sia più di un nome comune per una sostanza, l'obbligo di etichettatura stabilito per gli allergeni indicherà quale nome deve essere utilizzato nell'elenco degli ingredienti sopracitato.

Reg. 2023/1545: quando?

Al fine di fornire un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti di etichettatura, la Commissione Europea prevede un periodo di transizione di 5 anni per immettere sul mercato UE nuovi prodotti conformi alle disposizioni aggiornate e 3 anni per vendere i prodotti etichettati con i criteri attuali già immessi sul mercato oppure, eventualmente, permetterne il ritiro.

Trace One (precedentemente Trace One) ha già predisposto l’analisi di questo aggiornamento e vi terrà aggiornati su ogni novità in merito all’implementazione nelle relative soluzioni.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: