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L’ECHA ha proposto una restrizione a livello UE sulle sostanze contenenti cromo esavalente, Cr(VI)
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Trace One
Sostanze a base di Cr(VI): perché?
Le sostanze a base di cromo(VI) sono oggetto di preoccupazione perché possono raggiungere il corpo umano attraverso l'inalazione e l'ingestione. Inoltre, l'esposizione a lungo termine può causare gravi problemi di salute, come il cancro ai polmoni e all'intestino.
La Commissione ha quindi chiesto all'ECHA di includere le sostanze a base di Cr(VI) elencate nell'Allegato XIV del REACH, ad eccezione dei cromati di piombo (voci 10, 11 e 12), nel campo di applicazione del fascicolo di restrizione dell'Allegato XV, in vista di una possibile restrizione che copra queste sostanze oltre al triossido di cromo e agli acidi cromici. Inoltre, all'ECHA è stato chiesto di considerare nella proposta di restrizione altre sostanze a base di cromo (VI) non elencate nell'elenco delle autorizzazioni, con particolare attenzione al cromato di bario (numero CE 233-660-5).
La restrizione proposta potrebbe potenzialmente sostituire i requisiti di autorizzazione esistenti nell'ambito del regolamento REACH, garantendo che i rischi associati alle sostanze a base di Cr(VI) siano efficacemente controllati una volta che queste non sono più soggette all'autorizzazione REACH.
Sostanze a base di Cr(VI): cosa?
L'ECHA ha proposto una restrizione a livello europeo per le sostanze a base di cromo (VI). La proposta mira a impedire che vengano rilasciate nell'ambiente fino a 17 tonnellate di Cr(VI) e a ridurre gli effetti nocivi di queste sostanze chimiche cancerogene sia per i lavoratori che per la popolazione. In questo modo si potrebbero prevenire circa 200 casi di cancro all'anno.
Le sostanze a base di cromo (VI) sono utilizzate, ad esempio, nella formulazione di miscele, additivi funzionali, elettrodeposizione, primer e altri trattamenti superficiali.
Di conseguenza, l'ECHA propone di introdurre un divieto sulle sostanze a base di Cr(VI), ad eccezione delle seguenti categorie d'uso, quando rispettano i limiti definiti per l'esposizione dei lavoratori e le emissioni ambientali:
- Formulazione di miscele
- Elettrodeposizione su substrato plastico
- Elettrodeposizione su substrato metallico
- Uso di primer e altri impasti
- Altri trattamenti superficiali
- Additivi funzionali/coadiuvanti di processo
Sostanze a base di Cr(VI): il prossimo passo?
I comitati scientifici dell'ECHA per la valutazione dei rischi (RAC) e l'analisi socioeconomica (SEAC) valuteranno la proposta di restrizione. Nella loro valutazione, prenderanno in considerazione le prove scientifiche ricevute durante le consultazioni.
La decisione finale sarà presa dalla Commissione europea in collaborazione con tutti gli Stati membri dell'UE. Le parti interessate hanno l'opportunità di fornire informazioni supportate da prove solide durante una consultazione di sei mesi, che dovrebbe iniziare il 18 giugno 2025.
Se adottata, la restrizione ai sensi dell'Allegato XVII del REACH dovrebbe entrare in vigore nel 2028 e si applicherà a tutti gli usi di queste sostanze nello Spazio economico europeo (Stati membri dell'UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Trace One segue con attenzione l'evoluzione della situazione normativa e vi terrà aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link: